Assemblea condominiale, esiste un limite massimo di presenti?

Il limite massimo di persone che possono essere presenti all’assemblea di condominio non può superare 30, massimo 40 unità?

Ce lo chiede un nostro lettore: per il contenuto del quesito, che proporremo più avanti, ci pare utile affrontare la questione approfondendola dettagliatamente, mettendo in evidenza le carenze normative che certamente esistono e le conclusioni che se ne debbono trarre.

La frustrazione per l’assenza di attenzione per quello che è un settore economico sociale molto importante, un asset lo si potrebbe definire, non deve portare alla formulazione di soluzioni errate, seppur prudenti.

Com’è stato giustamente osservato se una persona si rivolge un medico perché ha il sospetto di avere una malattia non lo fa per sentirsi rassicurare e compiacere, insomma solo per sentirsi dire “lei non ha nulla”. Certo, quello si spera, ma dal medico ci si attende la verità.

Ecco, noi non siamo medici siamo “fallibilisti” e pur consapevoli che ogni presa di posizione in materia giuridica, salvo rari casi, può essere opinabile, riteniamo di non dover dare una risposta rassicurante al nostro lettore, ma indicargli lo stato dell’arte anche se non consolatorio. Andiamo per gradi.

Assemblea condominiale, che cos’è?

Un’assemblea condominiale è una riunione privata tra più persone, per discutere ed eventualmente assumere delle decisioni sulla gestione di beni comuni.

Un’assemblea condominiale non è una festa, una cerimonia , un congresso, un banchetto, una sagra, una fiera o un incontro tra amici.

La riunione di condominio serve a consentirne la gestione: se per quella ordinaria molto può fare l’amministratore, per quella straordinaria, invece, salvo urgenze, sono i condòmini a dover assumere le decisioni.

Non si pensi solamente, anche se ad oggi è certamente il motivo principale che spinge a domandare di riunirsi al superbonus. La pandemia si è messa di traverso rispetto a tante fattispecie che aspettavano di essere affrontate e risolte. Lavori straordinari, assunzione e licenziamento del portiere, soppressione del servizio di portierato, nomina di un nuovo amministratore, ecc.

Col il d.p.c.m. 18 ottobre 2020 si è raccomandato di evitare riunioni private: la raccomandazione non ha alcun valore giuridico. Con essa si chiede di evitare, ma non si vieta. Sta al buon senso di tutti decidere il da farsi. Possiamo riunirci in tre persone in una stanza di 30 metri quadri e essere abbastanza sicuri, adottando tutte le misure, di stare insieme in sicurezza.

problemi si pongono, chiaramente e legittimamente, quando i numeri sono maggiori. Arriviamo dunque al quesito del nostro lettore.

Assemblea in presenza e limiti numeri, il ruolo dei social network e le norme

Questo il testo del quesito:

«Buongiorno, ho letto in alcuni gruppi nei social network che si possono svolgere riunioni condominiali in presenza, ma che per queste non si possono superare i 30 partecipanti. Nel mio condominio siamo trentasette ed avremmo pensato di riunirci nella sala parrocchiale che, con tanto di certificato, attesta la capienza massima, secondo indicazioni di protocollo, a 55 persone.

Che cosa ne pensate? Se ci riunissimo violeremmo la legge? Chi ha scritto del numero massimo era convinto, quasi perentorio, diceva che è la legge a indicarlo.

A me sembra strano, la riunione è come una cerimonia, un matrimonio? Però nei cinema mi sembra che non ci sono queste restrizioni o meglio che i limiti sono più alti. Come dobbiamo comportarci?».

La prima cosa che viene da pensare leggendo della sicumera di chi ha sentenziato il numero massimo sui social network è che le suggestioni non vanno mai a braccetto con la realtà.

È noto e oltre ad essere comprensibile è umano che molti amministratori non vedano di buon occhio tenere assemblee condominiali in tempi di pandemia. Incontrare decine se non centinaia di persone nell’arco di pochi giorni comporta dei rischi; rischi per tutti, il virus, infatti, non fa distinzione tra amministratori e condòmini.

Si deve trovare un modo di evitarli e sta anche a chi governa e legifera dare ascolto alle istanze legittime. Cosa che sembra non essere mai realmente fatta.

Dinanzi a questa situazione di obiettiva difficoltà, a fronte di norme evidentemente lacunose se non proprio latitanti, le possibilità sono due: concorrenti o alternative, sta al singolo decidere.

Eccole:

  • protestare concretamente per ottenere una disciplina ad hoc che garantisca tutti, cioè il diritto di tutti a decidere e discutere della proprietà e quello delle persone alla salute;
  • nel frattempo parlare con le persone, spiegare, far capire, tenere il punto. Farlo con la giusta convinzione, preparazione e cognizione di causa. Riunirsi quando ciò è possibile, evitarlo se non ci sono le condizioni.Decidendo caso per caso, consapevolmente, responsabilmente.

È vero, sarebbe utile, di più necessario un indirizzo generale, un precetto normativo chiaro, ma dare numeri, è il caso di dire leggendo il quesito del nostro lettore, per simulare una certezza è errato: crea false aspettative e pone l’amministratore nella posizione scomoda e inutile e soprattutto ingiusta del torto.

Che figura farà quell’amministratore che dice che sopra i trenta condòmini le riunioni sono vietate? Certamente non quella di un professionista preparato.

Non è forse meglio dire: cari condòmini, la situazione è nota a tutti, abbiamo obiettive difficoltà, cerchiamo una soluzione soddisfacente. E questa può variare da Bolzano, a Roma fino alla famigerata Canicattì.

Assemblee condominiali, nessun limite numerico specificamente indicato

Sappiamo che due novelli sposi possono festeggiare il loro matrimonio solamente con trenta persone. Allo stadio, capienza permettendo ci possono entrare massimo mille persone. Al cinema, alle stesse condizioni, duecento.

E all’assemblea di condominio? Ad oggi non esiste alcun limite normativamente espresso. Se la riunione – perché l’assemblea è considerata a tutti gli effetti una riunione privata (si veda Circolare Ministero dell’interno del 20 ottobre 2020) – si tiene in un’abitazione è raccomandato non superare il numero di sei persone.

Se la riunione – per la quale comunque è fortemente raccomandato utilizzare mezzi di comunicazione a distanza – si tiene nell’ufficio dell’amministratore, allora il limite è dato dalla capienza della sala riunioni in relazione al generale divieto di assembramento previsto dai vari decreti leggi e decreti presidenziali attuativi che si sono succeduti nel tempo, oggi in ordine cronologico, il d.l. n. 125/2020 e d.p.c.m. 13 ottobre 2020 così come integrato e modificato dal d.p.c.m. 18 ottobre 2020.

Ciò vuol dire che teoricamente un’assemblea di condominio in un luogo chiuso, se questo è idoneo a contenerle, può arrivare a vedere partecipare anche quattrocento persone?

Oggi per questo genere di riunioni non esistono vincoli. È, almeno per chi scrive, chiaro che sarebbe assolutamente irragionevole a contrario fissare il limite di spettatori di un film a duecento persone o a mille per un evento all’aperto e nessun per le assemblee condominiali.

A parte questi rari casi di mega condomini (che non siano supercondomini), rispetto ai quali è senza ombra di dubbio evidente una carenza normativa, resta altrettanto irragionevole, perché non previsto dalle norme, indicare il numero trenta, quaranta o cinquanta.

Non disconosciamo che l’assemblea condominiale ha delle peculiarità tali da non poter essere ricondotta facilmente ad un altro tipo di riunione: non è una festa, né una proiezione cinematografica. Ma non essendo, né l’una, né l’altra i limiti numerici propri di queste forme di aggregazioni non le sono attribuibili.

Serve un’espressa indicazione normativa contenente il numero massimo ovvero, come auspicano alcuni, la temporanea sospensione di questa modalità di riunione.

Protocolli chiari, incentivi e facilitazioni per le riunioni a distanza – le recenti modifiche legislative non hanno apportato ciò – misure che consentano lo snellimento di processi decisionali funzionalmente legate allo stato di emergenza.

Serve chiarezza, è vero e serve darla in fretta. Opinare sulla significato di una norma, interpretarla in modo più o meno confacente ad un interesse è cosa normale e legittima nella misura in cui v’è lo spazio per farlo. Dare i numeri no.

Avv. Alessandro Gallucci
Fonte: https://www.condominioweb.com

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